Il 4 Gennaio 2018 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 190 del 15 Novembre 2017 recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni concernenti l’etichettatura delle calzature e dei prodotti tessili.
Il Decreto disciplina le sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui alla Direttiva 94/11/CE riguardante l’etichettatura dei materiali usati nei principali componenti delle calzature ed il Regolamento UE N. 1007/2001 del Parlamento Europeo e del consiglio, del settembre 2001, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e dell’etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili.
“Il Decreto – commenta Giuliano Secco Presidente della Federazione Moda del Veneto – recepisce alcune istanze presentate da Confartigianato e rappresenta un passaggio essenziale nel completamento della disciplina poiché introduce gli aspetti sanzionatori riferiti alla violazione della normativa, dimostrandosi uno strumento fondamentale sia per rafforzare la tutela del consumatore, sia per tutelare gli imprenditori nella valorizzazione del Made in Italy. In particolare -preosegue-, ci preme segnalare che il Decreto Legislativo accoglie le istanze portate avanti con determinazione in questi anni dalla Federazione Moda a favore del vero made in Italy e della salvaguardia della filiera”. La norma infatti attribuisce una responsabilità diretta e conseguenti pesanti sanzioni (fino a 20.000 euro) a chi effettivamente etichetta i prodotti (calzature e tessili) e cioè a fabbricante, importatore e al distributore (ex art. 15 Regolamento UE 1.007/2011, Paragrafo 2 viene “considerato fabbricante ai fini del presente regolamento qualora immetta un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio di fabbrica, vi apponga l’etichetta o ne modifichi il contenuto”)
Introduce l’assegnazione da parte dell’Autorità di vigilanza (CCIAA, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) di un termine perentorio di 60 giorni al fabbricante o al suo rappresentante o al responsabile della prima immissione in commercio delle calzature o dei prodotti tessili sul mercato nazionale, per la regolarizzazione dell’etichettatura o il ritiro dei prodotti dal mercato. Ai soggetti che non ottemperano entro il termine assegnato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 20.000 euro.
È inoltre importante sapere che il provvedimento prevede che:
– salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l’importatore o il distributore che, in
violazione dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1007/2011, non forniscano, all’atto della messa a disposizione sul mercato di un prodotto tessile, nei cataloghi, sui prospetti o sui siti web, le indicazioni relative alla composizione fibrosa ai sensi del regolamento (UE) n. 1007/2011 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 20.000 euro.
– Il distributore che mette a disposizione sul mercato le calzature senza avere informato correttamente il consumatore finale, del significato della simbologia adottata sull’etichetta in violazione dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 94/11/CE, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro