Il decreto legge 2 marzo 2020 n. 9 (misure a sostegno delle imprese per le conseguenze legate all’emergenza del corona virus – COVID 19) contiene una disposizione particolare per le imprese del settore alimentare.
L’articolo 33 commi 4 e 5 del decreto prevede, infatti, che nei rapporti commerciali tra clienti e fornitori di prodotti agroalimentari è considerata una pratica scorretta la richiesta o vincolare l’acquisto a certificazioni del tipo “COVID-19 Free”, “virus free”- La violazione è sanzionata in via amministrativa con un importo da 15.000 a 60.000 euro. L’autorità competente per l’irrogazione della sanzione è l’Ispettorato centrale per la tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agro alimentari, che può intervenire su segnalazione di qualunque soggetto interessato.