La G.U n. 63 del 16 marzo scorso ha pubblicato l’atteso decreto MiTE n. 75 del 14 febbraio 2022, che definisce i costi massimi agevolabili per il superbonus e per gli altri bonus edilizi ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese.
Ricordiamo che:
Ø i nuovi massimali, riepilogati nell’allegato A del provvedimento, si considerano al netto di IVA, prestazioni professionali, opere relative alla installazione e manodopera per la messa in opera dei beni e tengono conto degli aumenti di prezzo rilevati nel mercato delle materie prime per l’edilizia.
Ø per le tipologie di intervento non ricomprese nell’Allegato A, l’asseverazione certifica il rispetto dei costi massimi specifici calcolati utilizzando i prezziari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome o i listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti sul territorio ove è localizzato l’edificio o i prezziari pubblicati dalla casa editrice DEI. NB – qualora le verifiche effettuate dagli asseveratori evidenzino che i costi specifici omnicomprensivi per tipologia di intervento sostenuti sono maggiori di quelli massimi ammissibili definiti dal presente decreto, la detrazione è applicata entro i predetti limiti massimi
Il decreto entra in vigore il 15 aprile 2022.
Entro il 1° febbraio 2023 e successivamente ogni anno i costi sono aggiornati in considerazione degli esiti del monitoraggio svolto da ENEA sull’andamento delle misure.