Veneto classificato zona arancione dal 6 aprile 2021, con l’ordinanza del Ministro della Salute del 2.4.2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3.4.2021.
La zona arancione implica la ripresa delle seguenti attività:
- Dal 6 aprile, dell’attività commerciali, dei servizi alla persona (compresi quelli di cura degli animali di compagnia) e delle attività sportive non agonistiche nei centri sportivi all’aperto.
- Dal 7 aprile, considerato il calendario del ciclo scolastico pubblico (v. d.l. 40/21), dei servizi educativi per l’infanzia e dell’attività scolastica in presenza, peraltro per le scuole secondarie di secondo grado in una percentuale compresa tra il 50% e le 75% degli iscritti; le strutture educative e scolastiche private possono riprendere dal 6 aprile.
- Degli spostamenti all’interno del comune; fuori comune e fuori regione si può recarsi per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità; verso le abitazioni private del comune ci si può recare una sola volta al giorno dalle 5 alle 22 in non più di 2 persone salvo i minori e i disabili o non autosufficienti.
- Degli spostamenti fuori comune finalizzati a svolgere attività o a usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel comune di abitazione, come le attività ludiche e sportive esercitabili in determinati luoghi diversi dal comune di abitazione, dovendo comunque essere raggiunto il luogo idoneo più vicino.
Ancora chiuse:
- Attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Aperte invece mense e catering continuativo su base contrattuale (resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio a qualsiasi ora, nonché, fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 (es. bar). L’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18,00.
- Mostre e servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemica;
- Spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto.