Coronavirus, chi resta aperto

CORONAVIRUS. Attività Produttive Industriali, Commerciali e Professionali consentite

✔  Sino al 3 aprile sono consentite solo le attività con codice ATECO rientrante nelle tabelle di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020 e 1 del DM 25 marzo 2020 (scheda successiva).
✔  Le linee produttive riconducibili ai Codici Ateco individuati sono esclusivamente riferite alla produzione di beni di necessità.
✔  Per la valutazione sulla possibilità o meno di proseguire nella attività, occorre fare riferimento al codice ATECO della attività effettivamente svolta dall’impresa. Se il codice relativo alla attività effettiva non è incluso tra quelli che possono proseguire, l’attività deve interrompersi anche qualora l’impresa possieda altri codici ATECO inclusi tra quelli autorizzati.
✔  RISTORAZIONE (Codice Ateco 56 e relativi sottocodici): l’art. 1 del DPCM dell’11 marzo stabilisce “Sono sospese le attività’ dei servizi di ri- storazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale,
che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività’ di confezionamento che di trasporto”.
✔  Le attività professionali non sono sospese, restando ferme le previsioni di cui all’articolo 1, comma 1, punto 7, del DPCM 11 marzo 2020, che valgono anche per la attività produttive non sospese, ovvero: a) massimo utilizzo del lavoro agile; b) incentivazione di ferie e congedi retri- buiti; c) sospensione delle attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione; d) adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio e di protezione individuale; e) incentivazione delle operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro.
✔  Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18. Resta fermo, per le at- tività commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020.
✔  È tuttavia consentito il proseguimento delle attività non indicate nell’allegato 1 del DM 25 marzo 2020, purché esse siano funzionali ad as- sicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché degli impianti a ciclo produttivo continuo. Per poter proseguire l’attività è obbligatoria una comunicazione al Prefetto della Provincia ove è ubicata l’attività produttiva (in cui sono spiegati e giustificati i motivi della richiesta indicando le imprese e le amministrazioni beneficiare dei servizi e delle proprie forniture) fino ad eventuale diniego l’attività può essere proseguita, senza necessità di alcuna specifica autorizzazione.
✔  Sono sempre possibili le attività (pubbliche o in concessione) che erogano servizi di pubblica utilità, nonché produzione, trasporto e com- mercializzazione consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici, nonché di prodotti agricoli e alimentari.
✔  Alle imprese che non erano state sospese dal DPCM 22 marzo 2020 e che, per effetto del DM 25 marzo 2020, dovranno sospendere la propria attività, sarà consentita la possibilità di ultimare le attività necessarie alla sospensione, inclusa la spedizione della merce in giacenza, fino
alle ore 23.59 del 28 marzo 2020.
✔  Le attività sospese possono proseguire se organizzate in modalità di lavoro a distanza o agile.
✔  Rimane l’obbligo, in ogni caso, per tutte le attività per le quali è consentito il proseguimento, del massimo rispetto dei protocolli di sicurezza, che sono comunque condizione necessaria per poter continuare il lavoro (sanificazione, distanze minime, DPI, ecc…), ai sensi dell’articolo 1, comma 1, punto 7, del DPCM 11 marzo 2020.
✔  Le disposizioni del nuovo Dpcm si applicano cumulativamente a quelle di cui al Dpcm 11 marzo 2020, nonché a quelle previste dall’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020, i cui termini di efficacia sono prorogati entrambi sino al prossimo 3 aprile.

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