Dal 1° febbraio nuovi obblighi di possesso green pass
Da oggi 1º febbraio, il Green Pass è necessario per accedere agli uffici pubblici compresi gli uffici postali, per le banche e le attività commerciali ad eccezione delle attività ritenute essenziali. Il DPCM, consente inoltre l’accesso libero, anche per le seguenti esigenze di carattere:
Sanitario (strutture sanitarie, socio sanitarie, per finalità di prevenzione, diagnosi e cura, fermo restando quanto previsto dall’art.2 bis del DL n.52 del 22/4/2021 per la permanenza degli accompagnatori e dell’art.7 del DL n.221 del 24/12/2021 per l’accesso di visitatori a strutture residenziali, socio assistenziali, sociosanitarie e hospice)
Di giustizia (uffici giudiziari e servizi sociosanitari per denunce indifferibili da parte di vittime di reati o per la tutela di minori o incapaci, ecc)
Di sicurezza personale (accesso ad uffici pubblici di polizia e polizia locale per esigenze di sicurezza, istituzionali indifferibili, prevenzione e repressione illeciti
In sintesi, si potrà accedere alle seguenti attività senza obbligo di possesso del certificato verde:
Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto;
• Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
• Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati;
• Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
• Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
• Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica);
• Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
• Commercio al dettaglio di materiale per ottica;
• Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.
Fonte:https://www.governo.it/sites/governo.it/files/DPCM_20220121.pdf
