Decontribuzione a favore delle lavoratrici madri

L’art. 1 commi 180 e 181 della Legge 213 del 30/12/2023 e la Circolare Inps n. 27 del 31/01/2024, forniscono le istruzioni operative per l’applicazione dello sgravio/decontribuzione a favore delle lavoratrici madri con tre figli e solo per il 2024, con due figli. Nel dettaglio, per il solo anno 2024, vi è l’esonero della contribuzione IVS a carico delle lavoratrici assunte a tempo indeterminato, anche part-time, fino al limite di € 3.000,00 (€ 250,00 al mese) per le lavoratrici madri con almeno due figli, di cui il più piccolo abbia un’età inferiore ai 10 anni. Per il periodo 2025/2026 invece, l’esonero della contribuzione IVS a carico della lavoratrice assunta a tempo indeterminato, anche part time, è determinato sempre fino al limite di  3.000,00 (€ 250,00 al mese) per le lavoratrici con almeno 3 figli di cui il più piccolo abbia però un’età inferiore ai 18 anni. Il beneficio è riconosciuto per tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, anche part time (senza riparametrazione dell’importo) ed anche a rapporti di apprendistato.

La misura dell’esonero è pari al 100% della contribuzione a carico della lavoratrice ed è alternativo al beneficio dell’esonero IVS del 6% o 7% previsto per la generalità dei lavoratori. In caso di trasformazione del contratto a termine in tempo indeterminato, il beneficio spetta dalla data di trasformazione. Modalità di richiesta: le lavoratrici devono comunicare al datore di lavoro la  loro volontà di avvalersi dell’esonero, comunicando il codice fiscale dei figli.

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