Ordinanza regionale per gli esercizi di ristorazione

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 11 del 09/02/2021 

I punti principali in sintesi:

Misure relative agli esercizi di ristorazione

E’ consentita, dalle ore 15.00 e fino alle 18.00, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente con consumazione da seduti sia all’interno che all’esterno dei locali, su posti regolarmente collocati negli spazi disponibili da parte del singolo esercizio e in ogni caso nel rispetto dell’obbligo di distanziamento interpersonale di un metro e delle altre disposizioni delle Linee Guida approvate dalla Conferenza delle Regioni. La mascherina va costantemente utilizzata a copertura di naso e bocca sia in piedi che seduti nonché negli spostamenti nel locale e nello spazio esterno, salvo che per il tempo necessario per la consumazione di cibo e bevande.
I servizi di ristorazione devono esporre all’ingresso un cartello indicando il numero massimo di persone ammesse nel locale.
È vietata la consumazione di alimenti e bevande per asporto nelle vicinanze dell’esercizio di somministrazione.
È sempre consentita e fortemente raccomandata la vendita con consegna di alimenti e bevande a domicilio.
In applicazione dell’art. 1, comma 5, DPCM 14.1.2021, i Sindaci dispongono la chiusura al pubblico di strade o piazze nei centri urbani, allorquando valutino sussistente il rischio di assembramento, per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

Notizie correlate

Divieto di utilizzo di prodotti cosmetici contenenti TPO: i chiarimenti della Commissione Europea

A partire dal 1° settembre 2025 è vietato l'uso di trimetilbenzoil difenilfosfina ossido.

NUOVO ACCORDO STATO-REGIONI SULLA FORMAZIONE DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Il periodo transitorio dà tempo 12 mesi per consentire l’adeguamento dei percorsi formativi alle nuove disposizioni.