Avvio corsi completi e aggiornamenti per addetti alla prevenzione incendi

IN  PARTENZA I SEGUENTI CORSI OBBLIGATORI (con aggiornamento quinquennale) per addetti alla prevenzione incendi di aziende o reparti con livello di rischio 1 (ex livello BASSO) e livello di rischio 2 (ex livello MEDIO).

 

I corsi verranno svolti ai sensi dell’a Art. 37 comma 9 del D.Lgs 81/08 e  del nuovo DM 02/09/2021, che prevede lo svolgimento della prova pratica di spegnimento anche per il livello di rischio basso (prima non prevista)

 

Sono in programma il corso completo, per i nuovi addetti, e il corso di aggiornamento per gli addetti che hanno già seguito il corso in precedenza.

 

Si ricorda che la nuova normativa prevede OBBLIGATORIAMENTE  un aggiornamento ogni 5 anni, per gli addetti già formati.

 

CORSO COMPLETO PER ADDETTI (mai formati) ALLA PREVENZIONE INCENDI (Livello 2): 5 marzo dalle  8:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 17:30 (8 ore comprensive di prova pratica)


CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI (già formati, da aggiornare) ALLA PREVENZIONE INCENDI (Livello 2): 5 marzo  dalle 13:30 alle  18:30 (5 ore comprensive di prova pratica)


CORSO COMPLETO PER ADDETTI (mai formati) ALLA PREVENZIONE INCENDI (Livello 1): 5 marzo 2024  dalle 13:30 alle 17:30 (4 ore comprensive di prova pratica)


CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI (già formati da aggiornare) ALLA PREVENZIONE INCENDI (Livello 1 ): 5 marzo 2024  dalle 13:30 alle 15:30 (2 ore di teoria) + prova pratica (circa 1 ora)


Per informazione e/o iscrizioni si prega di contattare, entro il 24/02/2025, l’Ufficio formazione tramite mail all’indirizzo: formazione@artidolo.it, oppure telefonicamente al numero diretto : 041/8693250 (rif. Luisa).

Ciascun corso è soggetto a un numero massimo di partecipanti (per lo svolgimento in sicurezza della prova pratica)

Notizie correlate

Divieto di utilizzo di prodotti cosmetici contenenti TPO: i chiarimenti della Commissione Europea

A partire dal 1° settembre 2025 è vietato l'uso di trimetilbenzoil difenilfosfina ossido.

NUOVO ACCORDO STATO-REGIONI SULLA FORMAZIONE DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Il periodo transitorio dà tempo 12 mesi per consentire l’adeguamento dei percorsi formativi alle nuove disposizioni.