Bonus ristrutturazioni e Sisma bonus
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta ad un interpello del 15 settembre scorso, il quale si riferiva alla cumulabilità della detrazione del Sisma Bonus, trasferita al soggetto acquirente dalla società venditrice.
L’Agenzia ha stabilito che il contribuente soggetto al trasferimento della detrazione prevista dal sisma bonus, non utilizzata però dall'impresa venditrice, può fruire della detrazione di cui all'articolo 16bis, comma 3, del TUIR entro il limite complessivo di spesa di 96.000 euro. Poiché è necessario però che il lavori al fabbricato siano ultimati, la detrazione può essere fruita solo dall'anno di imposta in cui detti lavori sono stati conclusi.