Caldo estremo: sospensione dell’attività lavorativa – istruzioni per il datore di lavoro
Il caldo estivo, provoca da alcuni anni, la sospensione dell’attività lavorativa nei settori indicati dalle Ordinanze dei Presidenti delle Regioni che prevedono appunto, la sospensione dell’attività lavorativa nei casi di fenomeni climatici termici di temperature elevate. Generalmente i settori interessati sono il comparto edile e quello agricolo, ove l’esposizione al sole diretto può provocare effetti negativi sullo stato di salute dei lavoratori.
I lavoratori oggetto di tutela contro il rischio “calore” sono pertanto tutti quelli esposti al sole con attività fisica intensa, con una particolare attenzione a soggetti “vulnerabili” quali lavoratori anziani, donne in stato di gravidanza, lavoratori con patologie croniche o sottoposti a trattamenti farmacologici che aumentino il rischio di stress termico. La sospensione riguarda fasce temporali che racchiudono le ore più calde della giornata, generalmente dalle ore 12:30 alle ore 16. Per l’anno 2025, le ordinanze hanno l’arco temporale di applicazione dalla data di emanazione fino 31 agosto.
In tale contesto, Cosa deve fare il datore di lavoro?
Il datore di lavoro, avente alle dipendenze lavoratori oggetto di tutela secondo quanto detto sopra, deve seguire una serie di passaggi con i seguenti soggetti:
- coordinarsi col RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) e col medico competente riguardo le misure da adottare in caso di esposizione del lavoratore a temperature severe, misure che dovrebbero già essere indicate nel DVR (Documento di Valutazione dei Rischi);
- nei giorni di valenza dell’ordinanza consultare il giorno prima il sito: www.worklimate.it, e valutare le previsioni sul territorio dove si svolgerà l’attività lavorativa. E’ possibile ricercare con dettaglio il territorio comunale;
- all’esito della ricerca, se per il giorno successivo è previsto rischio “alto” deve disporre la sospensione dell’attività lavorativa dalle 12:30 alle 16:00. Tale disposizione/ordine di servizio va elaborata e sottoscritta dal RSPP e va comunicata ai lavoratori e della stessa deve essere informato il R.L.S. (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza).
