NUOVO ACCORDO STATO-REGIONI SULLA FORMAZIONE DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
E' stato pubblicato in G.U. del 24 maggio 2025, ed è subito entrato in vigore, il NUOVO ACCORDO STATO REGIONI CHE INTRODUCE IMPORTANTI NOVITA' SULLA FORMAZIONE DI SICUREZZA E SALUTE OBBLIGATORIA NEI LUOGHI DI LAVORO.
Il periodo transitorio dà tempo 12 mesi per consentire l’adeguamento dei percorsi formativi alle nuove disposizioni.
Da questo nuovo Accordo sono esclusi i corsi Antincendio, Primo Soccorso, ponteggi, Movieri Stradali, lavori in quota e D.P.I. 3° cat. (hanno altre norme specifiche).
Attenzione: nell’Accordo si stabilisce che tutti i corsi sulla sicurezza possono essere erogati ESCLUSIVAMENTE da alcuni SOGGETTI FORMATORI (quali, per esempio, Associazioni di categoria, enti istituzionali, fondi interprofessionali, organismi paritetici, enti di formazione accreditati presso la Regione Veneto). Quindi fare attenzione a non rivolgersi a soggetti che non hanno i requisiti, in quanto i corsi non sarebbero validi e ne risponderebbe il datore di lavoro.
Riportiamo di seguito le principali novità riguardanti i contenuti, le durate e le modalità di erogazione dei corsi di formazione e aggiornamento:
- Formazione dei Preposti alla sicurezza: la durata minima del corso aumenta da 8 a 12 ore. Non è prevista la modalità e-learning per questa formazione. L’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza biennale e comunque ogni qualvolta si renda necessario, con durata minima di 6 ore. L’obbligo di aggiornamento per il preposto, per il quale il corso di formazione o aggiornamento sia stato erogato da più di 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo (24 maggio 2025), dovrà essere ottemperato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo (entro il 24 maggio 2026).
- Nuova formazione dei Datori di Lavoro che NON SVOLGONO IL RUOLO DI R.S.P.P. nella propria azienda (ma si avvalgono di un RSPP esterno): introdotto un nuovo corso di 16 ore, più un modulo aggiuntivo di 6 ore per i cantieri. I datori di lavoro NON RSPP dovranno completare la formazione entro un anno dall’entrata in vigore dell’Accordo (entro il 24 maggio 2026). Questo riguarda principalmente le aziende con più di 30 lavoratori o chi ha comunque deciso di avvalersi di un R.S.P.P. esterno.
- Corsi per Datori di Lavoro che svolgono il ruolo di R.S.P.P. della propria azienda (quasi tutti gli artigiani): Tutti coloro che, nell'arco degli anni, hanno frequentato i corsi di R.S.P.P./Datore di Lavoro hanno un credito formativo TOTALE e NON dovranno fare il corso per il "solo" Datore di Lavoro di cui sopra. Per i nuovi datori di lavoro/RSPP è stata modificata la tipologia dei corsi iniziali, per acquisire questa qualifica: sono aboliti i corsi in base al livello di rischio (Basso Medio Alto), ma esiste un corso iniziale uguale per tutti di 8 ore (da seguire dopo le 16 ore come Datore di Lavoro di cui sopra), a cui vanno aggiunte altre 16 ore, solo per il settore costruzioni, pesca, agricoltura, e attività manifatturiere nel settore chimico e petrolchimico. Successivamente, l'aggiornamento di questo corso sarà per tutti indistintamente di 8 ore, ogni 5 anni.
ATTENZIONE - Carriponte, macchine agricole raccoglitori di frutti, caricatori per la movimentazione di carichi: Sono stati definiti i contenuti e le durate dei corsi obbligatori abilitanti per l'uso di queste specifiche attrezzature, alla stessa stregua di altre attrezzature già normate (Es: gru, piattaforme, muletti, ecc).
- Lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati: Il corso iniziale abilitante passa da 8 a 12 ore di formazione e l’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza quinquennale e con durata minima di 4 ore relative alla parte pratica.
L’Associazione provvederà ad adeguare i propri corsi alle nuove disposizioni, rispettando i tempi previsti dalla normativa (periodo transitorio di12 mesi).