Sentenza corte di cassazione su targa prova
La sentenza 25 agosto 2020 della Corte di Cassazione – III Sezione civile del 25 agosto scorso, ha stabilito il principio che: “dei danni derivanti dalla circolazione del veicolo già targato, che circoli con targa prova, deve rispondere solo l’assicuratore del veicolo e non l’assicuratore della targa di prova”. In caso di incidente quindi, con una macchina usata non assicurata in vendita in una concessionarie o in un autosalone/autofficina indipendente, il danno dovrà essere risarcito da chi lo ha provocato, cioè dal guidatore. Anche se sulla vettura era presente una targa prova.