Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.300 del 28 dicembre 2015 è stato pubblicato il decreto interministeriale n. 206 del 15 ottobre 2015, che modifica il decreto del 12 maggio 2011, n. 110, concernente il regolamento di attuazione relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l’attività di estetista (articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1. Ed entrerà in vigore il prossimo 16 gennaio.
Si rilevano le seguenti modifiche ad alcune schede e all’uso delle apparecchiature e del loro uso previste nelle Linee Guida del Ministero della Sanità, Circolare del 05.02.1998 n. 2.9/156 e Circolare del 16.07.1998 n. 2.8/633 e successive normative vigenti, nonché quanto stabilito con riferimento alla formazione degli operatori: “Il trattamento deve essere effettuato da operatori estetici che abbiano ricevuto dal fabbricante o dal suo mandatario o da altro ente competente adeguata formazione, sia per gli aspetti di sicurezza (come richiamati dal manuale d’uso) sia per gli aspetti tecnici, igienici ed estetici dei trattamenti stessi.
La formazione è certificata dal soggetto formatore per mezzo di una dichiarazione contenente le proprie generalità, le generalità di chi ha fruito della formazione, la durata in ore, l’argomento e le generalità dei docenti dei moduli formativi”.