SINTESI DECRETO LEGGE N. 1 del 5.1.2021 – Principali disposizioni
Art. 1
- Comma 1 (norma restrittiva): per tutta l’Italia, mobilità solo entro regione (salve le solite causali: lavoro, necessità, salute, rientro a casa);
- Comma 2 (norma restrittiva): Zone gialle e arancioni (tutte, fino a nuova ordinanza del ministro della salute), nei giorni 9 e 10 gennaio si applica il regime delle arancioni (mobilità solo comunale, salvo lavoro, salute, e necessità e 30 km per i comuni fino a 5000 abitanti; chiusura ristoranti e bar);
- Comma 3 (norma ampliativa): Zone rosse (attualmente non ce ne sono), possibilità una visita presso case private dentro il comune di residenza di chi si sposta, o entro 30 km se si abita in comuni fino a 5000 abitanti, esclusi i capoluoghi; una sola volta al giorno, dalle 5 alle 22, in non più di due oltre a minori anni 14 e disabili.
- In tutta Italia vale il dpcm 3.12.2020 per quanto non derogato dai punti precedenti.
Ad oggi (salve ordinanze del ministro), il “calendario” del Veneto è questo:
- 7 e 8 gennaio: giallo (art. 1 dpcm 3.12.2020): aperte le attività commerciali, di servizi, bar e ristoranti;
- 9 10 gennaio: arancione (art. 2, dpcm 3.12.2020);
- dall’11 al 15 gennaio, giallo salve il divieto di mobilità interregionale e le previsioni sulla scuola contenute nell’ordinanza n. 2 del 4.1.2021.
Art. 2: procedure per l’adozione di ordinanze del ministro della salute
Art. 3: sanzioni (400/1000 euro);